Roma Sceglie Sostenibile nasce dall'esigenza di avviare azioni concrete per la promozione della sostenibilità ambientale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e degli operatori economici, con particolare riferimento alle attività commerciali e artigianali. 

La Gestione dei Rifiuti

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

I principi nella gestione dei rifiuti sono contenuti nell’art.178, comma 2, D.lgs. 152/2006

Secondo tale Decreto Legislativo, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (comma 2).

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al  principio comunitario “chi inquina paga”.

Classificazione Art. 184, comma 2, dlgs 152/2006

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

 Si definiscono rifiuti urbani:

  • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
  • sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge  marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  • i rifiuti  vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • i rifiuti provenienti da  esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

  • i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  • i rifiuti da lavorazioni industriali;
  • i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • i rifiuti da attività commerciali;
  • i rifiuti da attività di servizio;
  • i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosie non pericolosi:

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,nell'elenco di cuiall'Allegato D alla Parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Divisione per categorie:

  • Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;
  • Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
  • Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
  • Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;
  • Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
  • Rifiuti dei processi chimici inorganici;
  • Rifiuti dei processi chimici organici;
  • Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa;
  • Rifiuti dell'industria fotografica;
  • Rifiuti provenienti da processi termici;
  • Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
  • Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
  • Oli esauriti e residui di combustibili liquidi;
  • Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
  • Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
  • Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
  • Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate;
  • Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito;
  • Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni).

 

 

La Commissione Europea

Anche l'Unione europea, al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti, propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'attenzione sul recupero e il riciclaggio.

La Direttiva di riferimento è la 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità. Essa mira a proteggere l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti. Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • smaltimento.

 

TERMINOLOGIE UTILIZZATE

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.

Prevenzione: misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

 

La strategia di riciclaggio

Tutte le risorse disponibili sul mercato sono destinate a diventare, prima o poi, dei rifiuti ed ogni attività produttiva genera rifiuti. Attualmente, il 49% dei rifiuti urbani dell'UE è smaltito in discarica, il 18% è incenerito ed il 33% è riciclato o utilizzato per la creazione di compost.

Nonostante i progressi nelle pratiche di riciclaggio e incenerimento, non si è verificata una diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica poiché la loro produzione non cessa di aumentare. Inoltre, alcune sostanze sono particolarmente pericolose ed inquinanti e rappresentano un grave rischio per l'ambiente e la salute una volta che sono ritirate dal circuito economico.

La presente strategia creerà nuove possibilità di gestione dei rifiuti tese a diminuire le quantità smaltite nelle discariche, a recuperare una maggiore quantità di compost ed energia dai rifiuti e a migliorare quantitativamente e qualitativamente il riciclaggio. I principali benefici previsti, data l'importanza che tale strategia riserva all'impatto ambientale, sono una maggiore efficacia e un migliore rapporto costo-efficacia, una diminuzione dei costi e degli ostacoli alle attività di riciclaggio e una riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti, in particolare le emissioni di gas a effetto serra.

Per approfondire:

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/

Decreto Legislativo 152/2006

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